Bonus facciate 2020 - Approvazione della tabella di assimilazione degli ambiti di RUE

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il “Bonus facciate”, un nuovo sconto fiscale che permette di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Ad usufruire di questa agevolazione possono essere inquilini e proprietari, residenti e non residenti, persone fisiche ed imprese che intendano intervenire su immobili collocati nelle zone A o B (definite nel D.M. 1444/1968) o in zone ad esse assimilabili.
In considerazione della nota di chiarimento emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBAC-UDCM Gabinetto 0004961 del 19/02/2020) sull’applicazione del “Bonus facciate”, in particolare circa l’individuazione delle zone A e B ed assimilabili, è possibile per i cittadini ricavare direttamente le informazioni dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.
Coloro che intendono avvalersi del c.d. Bonus Facciate possano quindi verificare in autonomia, consultando la cartografia sul sito dell'Unione Rubicone e Mare (elaborati R.B.2 del RUE) e la tabella di comparazione qui sotto allegata , la sussistenza del requisito relativo all’ubicazione in zona omogenea A e B previsto per accedere all’agevolazione.
In particolare:
- sono stati assimilati alla zona A di cui al D.M 1444/1968:
- i Centri Storici,
- gli edifici storici in ambito urbano esterni ai centri storici
- gli edifici storici nel territorio rurale; - sono stati assimilati alla zona B di cui al D.M 1444/1968:
- i Tessuti residenziali a bassa densità (Sub ambito A10-1),
- i Tessuti misti residenziali e terziari da rigenerare/riqualificare (Sub ambito A10-2),
- i Tessuti turistico-residenziali (Sub ambito A10-3),
- i Tessuti residenziali pianificati (Sub ambito A10-4 con convenzioni non in corso di validità),
- i Tessuti specializzati produttivi e terziari (Sub Ambito A13-1),
- i Tessuti turistico ricettivi (Sub Ambito A13-3)
- il Polo funzionale stazionario (Sub Ambito A15-1) escludendo le eventuali “Aree urbane sottoposte a processi di qualificazione diffusa”.