COVID-19: assegnazione dei posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e isolati
Con deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 30 marzo 2020, a seguito delle misure adottate a livello nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state differite talune scadenze in materia di commercio su aree pubbliche.
Verifica, da parte dei Comuni, della sussistenza del DURC da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche
In primo luogo, il punto 5 del dispositivo della suddetta deliberazione introduce una disposizione transitoria per l’anno 2020 in relazione alle verifiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2011, attinenti alla regolarità del DURC dei commercianti su aree pubbliche e che il punto 1, lett. e), del dispositivo della d.g.r. n. 2012/2015 stabilisce siano svolte dai Comuni nei mesi da gennaio a marzo di ogni anno, statuendo che per l’anno 2020 siano svolte nei mesi da giugno a settembre 2020. Ciò in relazione alla sospensione dello svolgimento dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini e delle fiere, stabilita con decreto del presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020 ed alle misure fiscali stabilite dal Governo a sostegno della liquidità delle imprese consistenti nella sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali, stabilite con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il c.d. “Decreto Cura Italia”.
Assegnazione dei posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e isolati
In secondo luogo, è stato sospeso il termine per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi liberi in mercati, fiere e isolati di cui all’elenco allegato alla determinazione della sottoscritta n. 3984 del 9 marzo 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione n. 66 del 13 marzo 2020. L'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, infatti, una sospensione generalizzata di tutti i termini procedimentali (con alcune eccezioni, indicate allo stesso art. 103) operante nei confronti dei termini cc.dd. ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, anche quando il termine riguarda adempimenti a carico di privati. I procedimenti sono quelli - di qualsivoglia tipo o natura - pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e, ai fini del computo dei termini, il suddetto art. 103 prevede che non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, determinando, di fatto, una sorta di “congelamento” dell’iter procedimentale, i cui termini ricominciano a decorrere dal 16 maggio 2020. Con la d.g.r. n. 263/2020 si è stabilito che i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi liberi indicati nell’elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 13 marzo 2020, sono sospesi fino al 15 aprile 2020, per poi decorrere dal 16 aprile 2020 fino al 16 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori sospensioni stabilite da disposizioni statali o regionali. A tale proposito si segnala che recentemente, con l’art. 37 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, il citato termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020. Considerato che l’elenco dei posteggi liberi in assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. il 13 marzo 2020, per effetto delle disposizioni sopra richiamate il termine dei successivi 30 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi risulta sospeso fino al 15 maggio 2020 e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020, salvo ulteriori sospensioni dei termini ad opera di disposizioni statali o regionali che dovessero successivamente intervenire, secondo il principio generale stabilito con la d.g.r. n. 263/2020. Dato che la sospensione interviene fin dall'inizio dei 30 giorni, poiché l'originaria data di decorrenza (13 marzo 2020) è successiva al 23 febbraio 2020, il termine per la presentazione delle domande viene traslato per intero dal 16 maggio 2020 al 15 giugno 2020. Siccome poi la presentazione delle domande costituisce una fase endoprocedimentale preordinata, per il principio della consequenzialità che regola i procedimenti, l’effetto sospensivo riverbera anche nella fase successiva, determinandosi necessariamente una traslazione in avanti delle successive fasi procedimentali e del termine di conclusione del procedimento, inteso nella sua unitarietà. Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che il punto 6 del dispositivo della d.g.r. n. 263/2020 prevede espressamente che eventuali domande presentate durante il periodo di sospensione dei termini sono da considerarsi tempestivamente prodotte e, quindi, pienamente valide.
Il testo della deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 30 marzo 2020 è reperibile qui in allegato