Separazione e divorzio - Comune di Gatteo

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Separazione e divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare:

  • consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte
  • o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

(Art. 6 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162)

L’art. 6 del D. L. n.132 del 2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura dovrà rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. 

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ciascun avvocato, o previo accordo uno dei due per entrambi, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere copia autenticata della convenzione tassativamente entro 10 giorni al comune di:
 

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero


La documentazione può essere inoltrata, previa apposizione della firma digitale, via pec al seguente indirizzo: gatteo@cert.provincia.fc.it oppure consegnata direttamente all’Ufficio dello Stato Civile o spedita per posta raccomandata.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Civile del Comune di Gatteo – Piazza A. Vesi n. 6 - (Tel. 0541/935510 – 0541/935524) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,45.

 

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato civile

(ART. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162)

L’art. 12 del D. L. n.132/2014 convertito con L.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune un accordo di separazione personale, di divorzio (nei casi di cui art. 3, primo comma, n.2, lettera b) della L. 1/12/1970 n.898) o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. 
In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
 

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio in forma civile o in forma religiosa)
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi


Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
 

  • Assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n.104/1992) o economicamente non autosufficienti. In tal caso vengono considerati tutti i figli sia i figli di entrambi i coniugi sia quelli di uno solo di essi.
  • 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
  • L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale,l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque attività economica tra i coniugi dichiaranti). Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione o al divorzio o alle modifiche delle precedenti condizioni.

Per l’avvio del procedimento, ciascun coniuge dovrà far pervenire all’Ufficio di Stato Civile l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, debitamente compilata e firmata.

L’Ufficiale di Stato civile, poi, espletata l’istruttoria, fisserà con i coniugi un appuntamento per ricevere la dichiarazione di ciascuna delle parti, compilare e sottoscrivere l’accordo di cui all’art. 12 del predetto D.L.

I coniugi dovranno presentarsi il giorno prestabilito innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, consegnando una ricevuta di versamento di €.16,00 a titolo di diritto fisso, (causale: DIRITTO FISSO – Art. 12 L. n.162/2014) le cui modalità di versamento sono indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 22.12.2014 (pubblicata qui sotto in allegato).

Nell’accordo sottoscritto dalle parti si darà atto di una data successiva ai 30 giorni per la conferma dell’accordo medesimo. 

Nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l'accordo sottoscritto; la conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso.

Documentazione necessaria
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, debitamente compilata da entrambe le parti. Per scaricare la modulistica seguire il link alla sezione modulistica dell'anagrafe/separazione e divorzio...

Dove rivolgersi
Ufficio Stato Civile – Comune di Gatteo, Piazza A. Vesi n.6 - tel. 0541/935510 – 0541/935524 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,45) – e-mail: statocivile@comune.gatteo.fc.it – fax:0541/933344 

Normativa di riferimento

Decreto Legge n.132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014 n. 162 (G.U: n.261 del 10.11.2014 _ Suppl. Ordinario n.84) 
Legge 01 dicembre 1970, n.898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n.306 del 03/12/1970)

Delibera G. C. n. 133/2014

 

 

 

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