IMU (Imposta Municipale Unica) - Comune di Gatteo

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IMU 

Imposta Municipale Unica
A decorrere dall’anno 2012, in sostituzione dell’ICI, è istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU). 

L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili). 
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Per abitazione principale si intende esclusivamente l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo d’imposta ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (una sola unità immobiliare per famiglia). 

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria. 

Deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario. 
Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale viene considerato titolare di diritto di abitazione, quindi soggetto passivo IMU. 

Disciplina comodati d'uso ai fini IMU

Dal 2016 viene variata la disciplina dei comodati. Rispetto al passato nella disciplina dei comodati non è prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50%, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
2. l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto (tale registrazione deve avvenire improrogabilmente entro il 20 gennaio 2016 – pena decadenza);
4. il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune.
5. Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non “di lusso”(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.

Al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente.
I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l’anno 2016.

Documentazione relativa ad aliquote, valore aree fabbricabili, scadenze dei pagamenti, modulistica

Regolamento  

Modulistica 

Anno 2025  

Anno 2024

Anno 2023   

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020   

Anno 2019

Anno 2018  

Anno 2017  

Anno 2016 
 
Anno 2015 
 
Anno 2014 
 
Anno 2013 

Orari e recapiti Ufficio Tributi
 

 

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