Imposta di Soggiorno - Comune di Gatteo

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Imposta di soggiorno

Il Comune di Gatteo ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19 febbraio 2013 e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29 novembre 2023. I proventi saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo.

CHI DEVE PAGARE 
L’imposta è dovuta da chi pernotta nelle strutture ricettive nel Comune di Gatteo per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, dal 1 aprile al 30 settembre 2025 (compresi).

COME SI PAGA 
Versando l’imposta al gestore della struttura ricettiva, che deve rilasciare una ricevuta da conservare per cinque anni. 

QUANTO SI PAGA 
La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 124/2024 negli importi di seguito indicati (per persona al giorno): 

  • 1^ fascia: alberghi 3 stelle e superiori: € 2,50 
  • 2^ fascia: alberghi 2 stelle e inferiori, affittacamere (compresi Bed and Breakfast), case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale: € 1,50
  • 3^ fascia: campeggi: € 0,60 

CHI NON DEVE PAGARE
Sono previste le seguenti esenzioni:
a) i minori entro il diciottesimo anno di età
b) i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro 
c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o formazione professionale attestate dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione
d) i proprietari e componenti del nucleo familiare di appartamenti ammobiliati per uso turistico
e) gli alloggiati dal Comune di Gatteo in situazione di emergenza sociale
f) i residenti nel Comune di Gatteo
g) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore
h) soggetti con invalidità non inferiore all’80% ed eventuali accompagnatori per i soggetti a cui viene corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dell’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

SANZIONI
L’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’imposta è sanzionabile con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta non versata.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, è prevista a carico del gestore la sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 500,00.

CONTATTI:
Settore Economico Finanziario
Ufficio Tributi
Piazza A. Vesi, 6 - 47043 Gatteo 
tel. 0541.935515
fax 0543.447860 
mail: tributi@comune.gatteo.fc.it
 
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Approvazione delle misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 - Delibera n. 124/2024

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